Manutenzioni caldaie secondo le indicazioni del costruttore e del DPR 74 del 16/04/2013.

la tempistica di controllo ed eventuale manutenzione di ogni impianto termico (“la pulizia della caldaia” parlando in termini semplici e peraltro riduttivi di un’operazione importante e seria) resta stabilita secondo un ordine strettamente gerarchico delle seguenti assunzioni :

  1. DALLE PRESCRIZIONI e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della norma vigente
  2. DALLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO E MANUTENZIONE DEFINITE DAL COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIATURE FACENTI PARTE DELL’IMPIANTO in generale ritracciabili nel manuale d’uso e manutenzione della caldaia
  3. DALLE NORME UNI E CEI PER LO SPECIFICO ELEMENTO, APPARECCHIO O DISPOSITIVO (UNI 10436 e UNI 8364, ad esempio) il controllo di efficienza energetica (nell’ambito del quale è prevista “la prova dei fumi”) si effettua contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione sopraindicati

Le operazione di manutenzione sulla caldaia consisto in :

  • rimozione delle eventuali ossidazioni dal bruciatore
  • rimozione delle eventuali incrostazioni dallo scambiatore
  • verifica dei  collegamenti tra i vari tronchi di tubo, fumo e aria
  • verifica e pulizia generale del ventilatore (per le camere stagne)
  • controllo dell’aspetto esterno della caldaia
  • controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell’apparecchio sia in sanitario che in riscaldamento
  • controllo di tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas e acqua
  • controllo posizione e pulizia elettrodo d’accensione
  • controllo posizione e pulizia elettrodo di rilevazione
  • pressione impianto idraulico
  • efficienza del vaso d’espansione
  • funzionamento della pompa di circolazione

 

Nuovo libretto d’impianto secondo dpr 74 febbraio 2014

A partire dal 15 ottobre 2014 ogni abitazione dovrà avere il nuovo libretto d’impianto da affiancare al vecchio che non dovrà essere buttato. Il nuovo libretto potrà essere richiesto al manutentore in occasione della manutenzione ordinaria.

Anche nel nuovo libretto il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto. Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. Se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza.

Per effettuare i nuovi controlli di sicurezza, è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90) ovvero che siano abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari, e che possano realizzare, mantenere e controllare cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici. Per tutelarsi i cittadini possono richiedere al manutentore di esibire il modulo della Camera di Commercio che certifica i suoi requisiti e la sua professionalità.

Dato che il responsabile è l’occupante, sia che esso sia proprietario o inquilino, deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione, come è avvenuto fino a oggi. Chi è in affitto dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie. Le spese straordinarie, come la sostituzione di tecnologie o interventi significativi sull’impianto che verranno indicati dal manutentore, sono a carico del proprietario dell’appartamento.

Per i cittadini è prevista una sanzione che parte dai 500 euro e arriva sino ai 3mila euro. Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo è prevista una multa che va dai mille ai 6mila euro.

La manutenzione per l’efficienza, e quindi la sua periodicità, rimarrà a discrezione delle singole Regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni. Mentre per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quando indicato dal manutentore.Spetterà al tecnico indicare la frequenza di questi controlli, anche se si tratterà di una revisione annuale.

Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. A seguire verranno effettuati controlli sugli impianti segnalati.

Fonte :      

 

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o all’indirizzo e-mail : info@comes-snc.com

Assistenza caldaie Venezia